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chi siamo

CIPì siamo noi. Un collettivo di insegnanti precari/e e inoccupati/e della scuola secondaria superiore. Noi che abbiamo studiato, ci siamo laureati, specializzati, dottorati, masterizzati, convinti/e che il nostro sapere e la nostra umanità potessero assumere un giorno un ruolo e un valore sociale. Ci troviamo, invece, ad essere la prima generazione che ha meno diritti, meno speranze e meno futuro di quella che l’ha preceduta. CIPì ne vuole discutere con tutti, nelle piazze, nelle assemblee, nelle scuole, nelle università, nel nascente movimento di difesa dell’istruzione pubblica in particolare e della giustizia sociale in generale.CIPì siamo noi, ma soprattutto siete voi: colleghi insegnanti precari/e e inoccupati/e, che vogliono imparare (ancora, daccapo, di nuovo) a lottare, a cui rivolgiamo il nostro appello: diamo vita e voce a CIPì, tutti insieme. Facciamoci sentire.

mercoledì 27 gennaio 2010

NO ALL’UTILIZZO “SELVAGGIO” DEI DOCENTI DI SOSTEGNO COME TAPPABUCHI

1. IN PRESENZA E IN ASSENZA DELL’ALUNNO DISABILE, l’insegnante di sostegno deve rimanere in classe e non può in nessun modo essere considerato a disposizione (ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74) ed essere conseguentemente utilizzato in supplenze di colleghi momentaneamente assenti, sia in altre classi che nelle proprie.
Cfr. numerose circolari dei vari C.S.A. d'Italia (di Roma n.153 del 13.10.1997; di Napoli n.202, prot. 17337 del 30.3.1998; della Puglia n.7938 dell'11 settembre)

2. IN CASO DI ASSENZA DEL DOCENTE CURRICOLARE nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno deve essere individuato prioritariamente per la sostituzione.

La “contitolarità” dell’insegnante di sostegno (art.13, comma 6, Legge 104/92 - D.M. 9. luglio 1992)
La contitolarità ha valenza squisitamente didattica ed è finalizzata al necessario raccordo tra il docente di sostegno e i docenti c.d. curriculari in sede di programmazione educativa e didattica, ma non può inficiare la fondamentale distinzione tra i rispettivi compiti istituzionali. I dirigenti scolastici sono pertanto avvisati: nei confronti dei docenti di sostegno non devono essere emanati ordini di servizio che importino distrazione delle risorse assegnate agli alunni diversamente abili, onde assicurare effettività al loro diritto all’istruzione e all'integrazione scolastica, diritto, si legge nella direttiva, assurto nell'ordinamento "al rango di vero e proprio diritto soggettivo, il cui esercizio non potrebbe essere legittimamente conculcato dall’Amministrazione Scolastica".
La funzione didattica dell’insegnante di sostegno (art. 35 comma 7 L.n. 289/02)
L'insegnante per il sostegno può essere nominato e svolgere attività didattica solo in presenza dell'alunno con disabilità per il quale è nominato.

COSA FARE in caso di utilizzo improprio degli insegnanti di sostegno da parte dei dirigenti scolastici??
a) Far presente che il contratto d'istituto non può derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.), come nel caso all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente : "Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9 luglio 1992).
b) In base alle norme generali di stato giuridico del personale civile dello Stato e quindi della scuola pubblica, quando un dipendente riceve un ordine che egli ritiene illegittimo, ha il dovere di pretendere che tale ordine gli venga dato per iscritto ed il Superiore non può rifiutarsi; altrimenti l'ordine orale non vale nulla.
c) Il docente deve pretendere che il caso, ben circostanziato, sia segnalato dalla Sezione sindacale unitaria della scuola al Ministero, affinché assuma i provvedimenti del caso, e alle associazioni delle persone con disabilità (che, come la F I S H, sono presenti nell'Osservatorio ministeriale sull'integrazione scolastica), affinché questi casi di prassi lesive della qualità dell'integrazione, assai frequenti, vengano definitivamente a cessare".
d) Il docente può personalmente rivolgersi ad uno dei Sindacati nazionali e il caso illegittimo, se non giustificato da causa eccezionale ed irreparabile (ad es: improvviso malore del titolare della cattedra), potrà essere contestato. Qualora si trattasse di prassi usuale, il Sindacato può provvedere a produrre esposto alla Procura della Repubblica, appunto per violazione del diritto allo studio e all’integrazione scolastica..





Tale utilizzo improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore degli alunni handicappati.

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